Art. 131 bis c.p.: la continuazione tra reati è compatibile con la non punibilità per particolare tenuità del fatto

Art. 131 bis c.p.: la continuazione tra reati è compatibile con la non punibilità per particolare tenuità del fatto
26 Maggio 2022: Art. 131 bis c.p.: la continuazione tra reati è compatibile con la non punibilità per particolare tenuità del fatto 26 Maggio 2022

Il caso: Tizio veniva condannato in primo grado per il delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, c. 2, c.p., 610 c.p., per aver ripetutamente parcheggiato la propria autovettura sulle corsie di accesso e di uscita dell’area del distributore del carburante del fratello, così impedendo o rendendo più difficoltoso ai clienti l’utilizzo del servizio di rifornimento.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere per ciò solo potesse rendere inapplicabile l’art. 131 bis c.p.

Contro tale sentenza Tizio ricorreva in Cassazione, censurando l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis e, in particolare, per aver considerato ostativo alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto il vincolo della continuazione fra le condotte poste in essere dall’imputato, sebbene queste, caratterizzate dalla occasionalità e dai modesti effetti lesivi, fossero state realizzate nell’arco di un periodo di tempo breve, nel medesimo luogo ed ai danni della medesima persona.

La decisione: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto giurisprudenziale a lungo protrattosi, aderiscono a quell’orientamento giurisprudenziale che non ravvisa alcuna incompatibilità in astratto tra la reiterazione di più reati avvinti dal vincolo della continuità e la possibile esclusione della punibilità di una fattispecie tipica, antigiuridica e colpevole ex art. 131 bis, rendendosi, piuttosto, opportuna una valutazione in concreto della condotta tipica che non si esaurisca nel solo apprezzamento del dato obiettivo della ripetizione.

Pertanto, le Sezioni Unite, con sentenza 12.05.2022 n. 18891, hanno così statuito:

«La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.

In presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall’art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

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